Lo scorso 31 gennaio 2019, nel corso del question time in Commissione Finanze della Camera, in risposta all’interrogazione n. 5-01347 sono stati forniti alcuni chiarimenti aventi ad oggetto l’adempimento dell’obbligo di emissione della fattura elettronica.
In particolare, per quanto riguarda i soggetti che optano per il regime di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991, è stato ribadito quanto già chiarito dall’Agenzia delle entrate nel corso di un confronto pubblico con l’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili del 15 gennaio 2019, ossia che “nulla vieta a detti soggetti di emettere le fatture elettroniche a prescindere dal fatto che abbiano o no il limite dei 65.000 euro di proventi derivanti dall’attività commerciale”.
Nella risposta 2.14 del documento LE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI QUESITI POSTI DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI pubblicato a margine del citato confronto tra Commercialisti e Agenzia delle entrate era stato anche precisato che la fattura elettronica (tipo documento TD1) deve essere emessa esponendo l’IVA (e non in reverse charge).