Il portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia Entrate contiene, ora, una sezione dedicata al pagamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio nel primo trimestre del 2019.
La scadenza è fissata al 23 aprile (il 20 è sabato e lunedì è festività pasquale).
Al servizio si può accedere tramite la sezione “Consultazione”, “Fatture elettroniche e altri dati IVA” nella quale è presente la voce “Pagamento imposta di bollo”. Il sistema consente di verificare i dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento.
È consentita la modifica del numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio, che procederà al ricalcolo dell’importo.
Definito l’importo è possibile procedere al pagamento. Il portale proporrà una mascherina contenente la partita IVA e il codice fiscale del soggetto passivo, l’anno e il trimestre di riferimento, il numero di documenti emessi e il totale dell’imposta riportata sui documenti, ma, anche, il numero dei documenti dichiarati e l’imposta di bollo calcolata sulla base degli stessi.
Il pagamento può avvenire tramite addebito su conto corrente bancario o tramite modello F24. Nel primo caso sarà necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente. Sarà, quindi, possibile inoltrare il pagamento e confermare lo stesso, cliccando sull’apposito pulsante. Dopo che il sistema avrà effettuato i controlli sulla correttezza formale dell’IBAN, al soggetto passivo sarà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
In alternativa all’addebito sul conto corrente, è possibile procedere al versamento a mezzo modello “F24” o “F24EP”, stampando il modello precompilato predisposto dal sistema.
Con risoluzione n. 42/2019 del 10 aprile 2019 sono stati istituiti i codici tributo che consentono il pagamento dell’imposta di bollo distinti in relazione al periodo di competenza (“2521” per il primo trimestre, “2522” per il secondo, “2523” per il terzo e “2524” per il quarto). I codici utilizzabili invece per il versamento di eventuali sanzioni e interessi sono rispettivamente “2525” e “2526”.
Si ricorda che il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018, in scadenza il prossimo 30 aprile, dovrà essere effettuato, tramite modello F24, con i codici tributo tuttora validi per il versamento dell’imposta relativa ai documenti informatici (“2501” o “2502” per le relative sanzioni).
ATTENZIONE: a pochi giorni dal rilascio della procedura, giungono diffuse segnalazioni sul fatto che gli importi da pagare, precaricati sul portale fatture e corrispettivi, non corrisponderebbero a quelli realmente dovuti.
Di conseguenza, almeno per questo primo trimestre 2019, è consigliabile effettuare “a mano” il calcolo degli importi dovuti e non fidarsi di quanto comunica dall’Agenzia.
Per una sintesi delle principali casistiche rinviamo a Fattura elettronica ed imposta di bollo.