Il Decreto “Semplificazioni”, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge il 7 febbraio 2019 d in vigore dal 13 febbraio 2019, ha stabilito che le prestazioni sanitarie effettuate verso soggetti privati sono da certificarsi esclusivamente con emissione di fattura analogica, indipendentemente dalla circostanza che ad effettuare le prestazioni siano soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria o meno.
Per l’anno 2019 anche gli operatori sanitari non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ad esempio i podologi, fisioterapisti, logopedisti, non devono quindi emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Faq n. 59 pubblicata il 26 febbraio 2019 sul proprio sito.
Il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, diversamente da quanto era stato stabilito, è stato infatti esteso anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Tali operatori sanitari, pertanto, devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.