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Definite le regole per cedere il credito d’imposta “ecobonus”

Con il provvedimento 18 aprile 2019 l’Agenzia Entrate ha disciplinato le regole per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute negli anni 2018 e 2019, relative a interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari e per le spese sostenute dal 2018 al 2021 per gli interventi sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui al comma 2-quater dello stesso articolo 14, e per gli interventi, sempre condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3.

Per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari, viene stabilito che:

  • coloro che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esclusi dall’Irpef o per espressa previsione normativa o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’articolo 13 del Tuir, i quali, quindi, non potrebbero fruire della detrazione (no tax area), possono cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuati gli interventi o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione;
  • tutti gli altri soggetti possono cedere il credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

La cessione non può avvenire nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il credito cedibile è determinato sulla base dell’intera spesa sostenuta nel periodo d’imposta, tenendo conto anche della parte pagata mediante cessione del credito al fornitore. Se negli interventi agevolabili sono coinvolti più fornitori, il credito cedibile a ciascuno di essi è pari alla detrazione calcolata sulle spese sostenute nei suoi confronti. In caso di cessione del credito al fornitore che ha eseguito i lavori, la fattura deve comprendere anche l’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.

La cessione deve essere comunicata all’amministrazione finanziaria utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia o tramite gli uffici territoriali della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al provvedimento, che può anche essere inviato tramite Pec.

La comunicazione, la cui omissione rende inefficace la cessione, deve avvenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa (per le spese del 2018 andrà effettuata dal 7 maggio al 12 luglio 2019).
Il cessionario, nel proprio “Cassetto fiscale”, potrà prendere visione del credito cedutogli che, però, sarà utilizzabile o potrà essere ulteriormente ceduto solo dopo averlo accettato tramite le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito. Il cedente, attraverso lo stesso servizio, potrà consultare le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario.
Il cessionario che, a sua volta, intende cedere il credito dovrà darne comunicazione all’Agenzia tramite apposite funzionalità telematiche a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso (per le spese sostenute nel 2018 andrà fatto a partire dal 5 agosto 2019).
Il credito d’imposta, se non oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione tramite F24 (il codice tributo sarà istituito con una successiva risoluzione), da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa (per le spese del 2018, a partire dal 5 agosto 2019) e, comunque, dopo la sua accettazione. Alla compensazione on si applicano i limiti previsti dall’articolo 34 della legge 388/2000.
La quota di credito non fruita nel periodo di spettanza è utilizzabile negli anni successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.

In caso di mancanza (anche parziale) dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al cedente, il recupero dell’importo maggiorato di interessi e sanzioni avverrà nei confronti del cedente stesso. In caso di indebita fruizione (anche parziale) del credito da parte del cessionario, il recupero maggiorato di interessi e sanzioni avverrà invece nei confronti del cessionario stesso.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico nonché per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni, il credito è utilizzabile dal cessionario dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui:

  • il condominio ha sostenuto la spesa, a condizione che il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta
  • il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo (in caso di cessione al fornitore).
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