Con l’istituzione del codice tributo 6920 “Credito d’imposta canoni di locazione leasing, concessione o affitto d’azienda – art. 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34” (Risoluzione 32/E del 6 giugno 2020) e le prime istruzioni operative divulgate a mezzo della Circolare 14/E del 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del DL “Rilancio” per la generalità dei piccoli operatori economici colpiti dagli effetti negativi delle misure anti COVID.
Il credito d’imposta spetta a professionisti ed imprese, anche in regime forfetario o che determinano il reddito su base catastale, che hanno conseguito ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente a quello di entra in vigore del decreto (2019 per i solari) non superiori a 5 milioni e, a prescindere dai ricavi conseguiti, alle strutture alberghiere e agrituristiche e agli enti non commerciali (compresi ETS e enti religiosi) anche per gli immobili utilizzati a fini istituzionali, in misura proporzionale rispetto ai canoni relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Il credito spetta in misura pari al 60% del canone di locazione, leasing o concessione di immobili non abitativi destinati allo svolgimento dell’attività e, in misura pari al 30% del canone relativo a contratti di servizi a prestazioni complesse (ad esempio villaggi, gallerie commerciali o coworking) o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile non abitativo destinato all’attività.
La circolare 14 esclude dall’agevolazione in canoni relativi ai contratti di leasing finanziario sul presupposto che detti contratti sono assimilabili a contratti di compravendita con annesso finanziamento. In realtà la legge non sembra voler effettuare questa esclusione, sia in base alla sua interpretazione letterale, sia in considerazione del fatto che la locazione operativa è contratto normalmente utilizzato per l’acquisizione della disponibilità di beni soggetti ad obsolescenza tecnologica o d’uso.
È invece precisato che nella stessa misura in cui afferiscono i costi di gestione l’agevolazione spetta anche agli immobili locati e adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e alluso personale o familiare del contribuente.
Per fruire dell’agevolazione, che è da considerarsi autonoma per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, è necessario che il contribuente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente. Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi deve essere effettuato, come già precisato dalla precedente circolare 9/E del 13 aprile 2020 al par. 2.2.5 avendo a riguardo le prestazioni eseguite nel mese che hanno partecipato alla liquidazione periodica cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nello stesso mese non rilevanti ai fini IVA
Il credito è utilizzabile successivamente al pagamento del canone.
In attesa del provvedimento di attuazione del comma 5 dell’articolo 122 del medesimo decreto “Rilancio” in materia di cessione dei crediti fiscali, il credito d’imposta è immediatamente utilizzabile dal solo locatario sia mediante compensazione con F24 telematico (Entratel o fisconline) sia mediante utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio cui il credito si riferisce. In entrambi i casi sarà necessaria la compilazione del quadro RU della dichiarazione annuale.
Nei confronti del locatario il credito, che non costituisce un provento rilevante ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP, è riportabile agli esercizi successivi ma non rimborsabile.
Il credito potrà altresì essere ceduto al locatore o ad altri soggetti entro il 31 dicembre 2021, secondo le modalità che saranno definite.
Anche questi ultimi soggetti potranno utilizzare il credito in compensazione o mediante riporto nella dichiarazione dei redditi nei quali il credito è stato ceduto ma dovrà essere utilizzato interamente nell’esercizio medesimo non essendo né rimborsabile né riportabile.
Nei confronti del cessionario il credito potrà costituire una sopravvenienza attiva per la parte di esso che ecceda il corrispettivo pattuito per la cessione
Nessuna indicazione invece è data dall’Agenzia delle Entrate circa la spettanza dell’agevolazione ai soggetti che hanno iniziato l’attività recentemente per i quali non è rilevabile un esercizio fiscale precedente per la determinazione del requisito dei 5 milioni di euro ovvero non è possibile effettuare il raffronto del fatturato rispetto ai mesi di marzo, aprile e maggio 2019.
La norma e lo spirito stesso del decreto non sembrano escludere questi soggetti anche se in altri articoli del decreto la spettanza delle agevolazioni (si veda ad esempio l’art. 25 comma 4 in materia di contributi a fondo perduto) è espressamente prevista anche nei confronti dei soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.
Si questo punto resta quindi un’incognita da fugare con una successiva precisazione.