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Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: dal MISE chiarimenti sulla documentazione contabile

A seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019 sulla disciplina del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e successive modificazioni, Il MISE ha pubblicato la circolare direttoriale 15 febbraio 2019, n. 38584 – Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (Chiarimenti concernenti la documentazione contabile) per fornire chiarimenti in merito all’onere di certificazione della documentazione contabile.

Nella circolare, con specifico riferimento all’onere di certificazione della documentazione contabile, il MISE ha precisato che con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, il legislatore ha stabilito:

  • che sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate);
  • che l’adempimento di tale onere costituisce condizione (formale) per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta.

La circolare ricorda preliminarmente che il comma 11 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, così come sostituito dall’art. 1 comma 70, lettera f), della Legge di Bilancio 2019, dispone che: “Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.” Il comma 8 dello stesso articolo 3, dispone che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione “…subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11.”

Ciò premesso, al fine di eliminare eventuali dubbi in proposito, la circolare precisa che “in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al
controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa“.

Sui contenuti e sulle modalità di rilascio della certificazione della documentazione contabile si rinvia anche alle istruzioni già fornite dall’Agenzia Entrate nella circolare n. 5/E del 2016 (paragrafi 7 e 8) e nella successiva circolare n. 13/E del 2017 (paragrafo 4.9).

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