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Contributo a fondo perduto: nuove risposte ai quesiti degli operatori in una seconda circolare esplicativa dell’Agenzia Entrate

Con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 l’Agenzia Entrate ha pubblicato nuovi chiarimenti in merito a casi specifici dopo quelli già forniti con la circolare 15/E del 13 giugno 2020, ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34.

Ricordiamo che i contribuenti aventi diritto possono richiedere il bonus con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica fin dallo scorso 15 giugno ed entro il 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020.

Le precisazioni fornite dall’Agenzia giungono quindi in grave ritardo per diversi contribuenti che hanno già presentato la domanda e che, alla luce di alcune riposte (talvolta poco comprensibili e tanto meno condivisibili) dovranno ora eventualmente valutare se rettificarla o addirittura chiederne la revoca.

Tra le precisazioni segnaliamo:

Calcolo del calo del fatturato in situazioni particolari – La circolare chiarisce le modalità di determinazione del calcolo del calo del fatturato in situazioni specifiche, come nel caso dei distributori di carburanti e degli agenti e rappresentanti di commercio. Vengono risolti i dubbi anche nel caso di operazioni fuori campo Iva o di passaggi interni per le imprese che operano contestualmente in più attività.

Inclusi i soggetti situati a Livigno e Campione d’Italia – La circolare chiarisce che anche i soggetti residenti in questi comuni possono fruire comunque del contributo, se spettante.

Contributo per le società in liquidazione – Le imprese in fase di liquidazione possono avere accesso al beneficio solo se la fase di liquidazione ha avuto avvio successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020) .

Non si guarda al calo del fatturato nei Comuni colpiti da altre emergenze pre-Covid – La circolare conferma che possono usufruire del contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di tutti i Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Stesso trattamento anche per i soggetti con domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria.

Quadro temporaneo UE – La circolare aggiorna la nozione di  ”imprese in difficoltà” coerentemente con le ultime modifiche apportate dalla Commissione Europea al quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato, in conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La circolare fornisce inoltre chiarimenti ai fini della fruizione del contributo per le associazioni di promozione sociale, per i consorzi tra imprese, per gli operatori nel settore edilizio, nonché per le imprese agricole e chiarisce le modalità di restituzione del contributo, senza sanzioni, a seguito di errori nella presentazione dell’istanza.

 

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