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Contributo a fondo perduto COVID-19: Circolare dell’Agenzia Entrate del 13 giugno 2020

Lo scorso 10 giugno 2020 un provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate ha definito i passi da compiere per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown. (leggi la news)

Con la Circolare del 13 giugno 2020 l’Agenzia Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti.

 

Soggetti ammessi ed esclusi

L’Agenzia specifica che l’accesso al contribuito a fondo perduto è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, illustrate nella circolare, anche alle società tra professionisti.

Tra i beneficiari del contributo possono rientrare anche i soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.

Viene inoltre chiarito che il contributo spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.

Il contributo spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Rientrano tra i beneficiari del contributo anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia. Per questi soggetti, infatti, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato. In sostanza, in tali casi, il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse pari a zero. Pertanto, in questo caso spetterà il contributo minimo.

Sono invece esclusi i contribuenti la cui attività sia cessata alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo.

 

Modalità di fruizione

I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura. In caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata(PEC).Infine, la circolare fornisce tutte le indicazioni per consentire ai contribuenti la regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo.

 

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