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Come gestire l’autofattura elettronica

Nell’incontro con i rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti del 15 gennaio 2019, l’Agenzia delle entrate ha precisato che le autofatture elettroniche devono essere emesse:

  • con il codice identificativo ordinario (TD01),
  • ad eccezione di quelle emesse per regolarizzare la mancata ricezione della fattura da parte del fornitore entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione (cosiddetta “autofattura denuncia” ex articolo 6, comma 8, D. Lgs. 471/1997), per le quali va indicato il codice TD20. In questo caso l’invio dell’autofattura tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) implica il venir meno del precedente obbligo di consegna della copia dell’autofattura all’Agenzia delle entrate.

Rientrano nella prima fattispecie (codice identificativo ordinario TD01) le autofatture emesse per:

  • gli omaggi di beni propri dell’attività d’impresa o di beni diversi ma di valore unitario superiore a 50 euro;
  • l’estrazione dei beni dai depositi IVA;
  • l’autoconsumo, l’assegnazione ai soci e in generale la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

 

La Circolare n. 13 del 2 luglio 2018 aveva invece già fornito chiarimenti in merito all’integrazione delle fatture ricevute con l’applicazione del reverse charge e dell’emissione di autofatture per operazioni con l’estero.

In particolare, vista la natura del documento elettronico transitato tramite il SdI (di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile) l’Agenzia aveva chiarito che l’integrazione della fattura potesse essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza ovvero, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

Nel caso di integrazione di fatture d’acquisto Italia riportanti il codice N6 (reverse charge) è quindi possibile, in alternativa:

  • predisporre un documento di integrazione separato da inviare in conservazione insieme alla fattura originaria (e quindi senza farlo transitare al SdI),
  • oppure, qualora si usufruisca in via esclusiva del sistema di conservazione dell’Agenzia delle entrate, che non permette di aggiungere file alla conservazione, è possibile procedere all’integrazione emettendo un’autofattura che transita dal SdI.

 

Infine, per le operazioni riferite ad acquisti intracomunitari di beni nonché ai servizi acquisiti presso soggetti passivi in altro Stato Ue, rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, l’integrazione (reverse charge) continua ad avvenire nelle tradizionali modalità cartacee e le operazioni devono essere indicate nel cd. “esterometro” con cadenza mensile unitamente alle altre operazioni con l’estero.

 

TIPOLOGIA TRATTAMENTO
omaggi di beni propri dell’attività d’impresa o di beni diversi ma di valore unitario superiore a 50 euro Autofattura elettronica con il codice identificativo ordinario (TD01)
estrazione dei beni dai depositi IVA
autoconsumo, assegnazione ai soci e in generale destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
per regolarizzare la mancata ricezione della fattura da parte del fornitore entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione (cosiddetta “autofattura denuncia” ex articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997) Autofattura elettronica con il codice identificativo ordinario (TD20)
integrazioni per reverse charge interno documento integrativo da conservare in allegato alla fattura elettronica in alternativa autofattura elettronica con il codice identificativo ordinario (TD01)
integrazioni (reverse charge) per acquisti intracomunitari di beni, nonché per servizi acquisiti presso soggetti passivi in altro Stato Ue, rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia documento “interno” da conservare con modalità analogiche (cartacee)

 

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