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Cessione del credito non ancora fatturato e fallimento del creditore cedente: momento impositivo IVA

Con la Risposta a interpello n 163 dell’8 marzo 2021 l’Agenzia Entrate ha chiarito il momento impositivo IVA per credito ceduto e non ancora fatturato.

Nel caso oggetto di risposta, un Curatore fallimentare sottopone questo caso:

  • una società in fallimento è stata ammessa allo stato passivo di altra società, anch’essa in fallimento
  • l’ammissione è per un credito di 400.000 euro così ripartiti:
    • un certo importo da incassare per la vendita di un terreno esclusa da IVA
    • la restante parte per fattura da emettere a S.A.L. stato avanzamento lavori per il contratto di appalto per realizzare un immobile di lusso e demolizione di uffici (fattura da emettere al momento del pagamento del corrispettivo)

La società vorrebbe cedere il credito di 400.000 euro con corrispettivo esente da IVA ai sensi dell’art. 10 n 1) DPR 633/72.

Il Curatore riferisce anche che si prospetta un’estinzione anticipata del fallimento della società cedente rispetto al riparto e al fallimento della società ceduta e chiede pertanto chiarimenti in merito all’IVA sulle somme di credito cedute.

L’Agenzia ricorda preliminarmente che:

  • l’articolo 6, comma 3, del Decreto IVA, stabilisce, in via generale, che «le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo»
  • l’articolo 21, comma 4, del medesimo Decreto IVA prevede che «la fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 (…)».

e che la cessione del credito non muta il momento impositivo delle prestazioni.

L’Agenzia precisa inoltre che ai sensi dell’art 1260 del codice civile, nella cessione del credito si determina la successione del nuovo creditore rispetto al precedente titolare, che viene da questo sostituito, mentre l’obbligazione resta inalterata in tutti gli altri suoi elementi.

La Circolare n 1/E del 2013 aveva già chiarito che “la cessione del credito non realizza il presupposto per l’esigibilità dell’imposta. Conseguentemente, “l’incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie e il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito”

Nel caso in esame, considerato che la società ceduta è in fallimento, il pagamento del credito avverrà quando ci sarà il riparto dell’attivo patrimoniale della ceduta. Solo in quel momento:

  • l’operazione potrà intendersi effettuatacon la conseguente nascita dell’obbligo di emissione della fattura da parte del cedente (prestatore di servizi)
  • sorgerà in capo al cedente l’obbligo del versamento dell’imposta

La società debitrice dovrà quindi informare la società cedente del pagamento effettuato alla società cessionaria per far si che la cedente possa effettuare gli adempimenti suddetti.

In relazione all’ipotesi che il fallimento della cedente possa estinguersi anticipatamente rispetto al riparto e alla chiusura del fallimento della ceduta (e quindi prima del momento impositivo della prestazione resa) l’Agenzia chiarisce che successivamente alla chiusura del fallimento e alla cancellazione della società dal registro delle imprese, possono comunque sorgere le necessità, per il curatore, di adempiere a obblighi fiscali che presuppongono l’esistenza del soggetto giuridico, capace di agire e munito di codice fiscale e di partita IVA al fine di poter operare. La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione del soggetto giuridico al quale, tuttavia, è necessario fare ancora riferimento ai fini fiscali. 

Come accade nella prassi, laddove il Tribunale decida, in via cautelativa, di non disporre la cancellazione della Società dal registro delle imprese, l’istante avrà la possibilità di assolvere gli obblighi fiscali secondo le regole ordinarie. Se invece il Tribunale dispone la cancellazione della Società, con conseguente chiusura della partita IVA, l’Agenzia ritiene che, a seguito del pagamento al cessionario delle somme dovute dalla ceduta, derivanti dal riparto fallimentare della stessa, il Curatore dovrà procedere all’apertura di una nuova partita IVA per la cedente, al fine di ottemperare a tutti gli obblighi del caso.

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