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Certificazione unica (CU2021) per redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

L’Agenzia Entrate ha pubblicato i software di compilazione e di controllo della Certificazione Unica 2021, utili per predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2020.

Il software di compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Il software di controllo invece consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Per il periodo d’imposta 2020, è stata disposta la cosiddetta “data unica” e quindi i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro il 16 marzo 2021.

L’Agenzia Entrate ha specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di domenica e il 1°novembre è festivo).

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Le novità nel modello 2021 riguardano:

  • Trattamento integrativo del reddito e bonus IRPEF: il D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo rapportato al periodo di lavoro e per le prestazioni dal 1° luglio 2020. Nei punti 13 e 14 devono essere indicati i giorni per cui spettano le detrazioni ripartiti tra I e II semestre 2020, distinguendo quindi le erogazioni del bonus IRPEF ex D.L. n. 66/2014 dalle erogazioni del Trattamento integrativo che dal 1° luglio 2020 ha sostituito il precedente;
  • Clausola di salvaguardia: il cosiddetto “Decreto Rilancio” D.L. n. 34/2020, all’art. 128, ha previsto che, nel caso in cui il bonus IPREF o il trattamento integrativo non trovi applicazione per incapienza derivante dagli ammortizzatori sociali Covid, intervenga una “clausola di salvaguardia” che permette comunque l’attribuzione di tali importi;
  • Premio Covid per marzo 2020: il “Decreto Cura Italia” D.L. n. 18/2020 all’art. 63 ha previsto un premio pari a 100 euro, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, per i lavoratori dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno proseguito l’attività di lavoro subordinato e il cui reddito da lavoro dipendente nel 2019 sia stato inferiore o uguale a 40.000 euro. L’importo del premio dovrà essere indicato nel punto 476;
  • Erogazioni in natura: il “Decreto Agosto” D.L. n. 104/2020 all’art. 112 ha stabilito che, solo per il periodo d’imposta 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito passa da 258,23 euro a 516,46. Le somme sono indicate nel punto 476.
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