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Certificazione unica (CU2019) per redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

L’Agenzia Entrate ha pubblicato i software di compilazione e di controllo della Certificazione Unica 2019, utili per predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2018.

Il software di compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Il software di controllo invece consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Per il periodo d’imposta 2018, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 31 marzo 2019 (mediante invio postale o consegna diretta) e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro il 7 marzo 2019.

Il termine ultimo per la trasmissione delle certificazioni uniche è stabilito al 31 ottobre solo per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non rilevanti ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, ovvero la Certificazione Unica dei lavoratori autonomi

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Le novità nel modello 2019 riguardano l’inserimento dei campi dedicati al credito INPS per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).

Sono stati quindi inseriti alcuni campi per l’indicazione del credito riconosciuto dall’INPS a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) previsto dalla legge n. 232/2016.

La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate mensili ventennali. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto un credito d’imposta annuo.

Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato al mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.

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