La circolare n.18/E dell’Agenzia Entrate fornisce indicazioni sull’utilizzo del Bonus vacanze (Credito d’imposta Vacanze) previsto dal Decreto Rilancio e sulle modalità da seguire per beneficiarne.
Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, ricomprese nella sezione 55 di cui ai codici ATECO. A titolo indicativo sono: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande); villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande, colonie marine e montane, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia.
Sono inclusi tra tali soggetti anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica “stagionale”. Sono invece esclusi i soggetti che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.
Il Bonus non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall’unico fornitore. Ad esempio, precisa la Circolare, nel caso di un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da un primo fornitore, è possibile includere ai fini del Credito d’imposta Vacanze i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di un secondo fornitore se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa dal primo fornitore.
Il Bonus è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed & breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. E’ quindi necessario che almeno un giorno della vacanza ricada in questo periodo di riferimento. Il pagamento del soggiorno può essere effettuato anche con l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.
Il Bonus spetta in relazione ad un unico soggiorno e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio.
Per richiedere il Bonus vacanze, il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso, mediante l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica, a IO, l’app dei servizi pubblici. Una volta entrato nell’app, il contribuente dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica – DSU – in corso di validità, da cui risulti un indicatore ISEE sotto la soglia di 40mila euro). In quel caso un codice univoco (e relativo QR-code) che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus.