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Affitti brevi: comunicazione alla Questura obbligatoria entro 24 ore

Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. Entro le 24 ore successive all’arrivo, i gestori devono comunicare alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate.

Il recente Decreto Sicurezza (D. L. 113/2018 come convertito in Legge n. 132/2018) in vigore dal 4 dicembre 2018, ha previsto che gli obblighi sopra ricordati si applichino anche ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. La comunicazione va effettuata tramite il “Portale Alloggiati Web” della Polizia di Stato; la violazione è punita con l’arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro.

Precisiamo che l’obbligo non vige per i contratti di affitto registrati (di lunga durata) perché in quei casi l’adempimento si intende assolto con la registrazione del contratto presso l’Agenzia Entrate.

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