L’Agenzia Entrate, con il Provvedimento n. 96618, ha modificato, a partire dal 31 maggio, le modalità tramite cui un intermediario può chiedere accesso al portale “Fatture e Corrispettivi” di un proprio cliente.
Inizialmente, le modalità per il conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica erano state stabilite con il Provvedimento n. 291241 del 5 novembre 2018, successivamente dal Provvedimento del 21 dicembre 2018.
In via transitoria era stata prevista la possibilità di trasmettere, tramite posta elettronica certificata, un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee, che gli stessi sono tenuti ad acquisire preventivamente e conservare, in originale, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia Entrate.
Con Provvedimento del 17 aprile 2019, considerato il superamento della fase di avvio del processo di fatturazione elettronica, è stata disposta, a decorrere dal 31 maggio 2019, la soppressione della procedura di invio delle deleghe mediante posta elettronica certificata.
La presentazione delle deleghe potrà avvenire:
- presentando l’apposito modulo, da parte del delegante o del soggetto cui è stata conferita apposita procura speciale, compilando la specifica sezione del modulo stesso, presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
- da parte del delegante, se ne ha l’accesso, attraverso la propria area riservata sul sito dell’Agenzia Entrate.
- consegnando all’intermediario delegato, che provvede ad inviare all’Agenzia Entrate i dati essenziali ai fini dell’attivazione delle deleghe/revoche che gli sono state conferite. L’intermediario delegato utilizza un servizio di invio “massivo” o, in alternativa, una funzionalità web di invio “puntuale” resa disponibile nella propria area riservata. L’attivazione delle deleghe con modalità telematica è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.
- da parte di soggetti deleganti per i quali ali non risulta presentata una dichiarazione IVA nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, solamente tramite le modalità di cui al punto 1 e 2.