La legge di stabilità 2016 aveva apportato delle novità in materia di termini di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA. A fronte dell’eliminazione del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di decadenza.
Se la dichiarazione dei redditi o Iva è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (precedentemente era quarto anno); in caso invece di omessa presentazione della dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (precedentemente era quinto anno).
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, quindi per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2016 rimangono invariati i termini di decadenza per l’accertamento previgenti.
Per esempio quindi, gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2016 e relative al periodo d’imposta 2015 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020.
Mentre gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2017 e relative al periodo d’imposta 2016 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2022.
Quindi gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2018 e relative al periodo d’imposta 2017 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2023.
Rammentiamo che il 31 dicembre 2018 scadono i termini per la notificazione delle cartelle di pagamento:
- per le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2015 e relative al 2014 per le attività di liquidazione automatica (36 bis)
- per le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2014 e relative al 2013 per le attività di controllo formale (36 ter).
È previsto un regime premiale riservato ai contribuenti virtuosi rispetto agli studi di settore, nei confronti dei quali i termini di accertamento sono ridotti di un anno.
Nei confronti dei soggetti che optano per la trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture/corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015 e garantiscono la tracciabilità de pagamenti è prevista la riduzione dei termini per l’accertamento di due anni.
Attenzione: in caso di presentazione della dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, del DPR n. 322/98, ripartono i termini di decadenza dell’accertamento, a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione, sia per la dichiarazione integrativa a favore che per la dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente.
La riapertura dei termini di accertamento non è però generalizzata a tutti gli elementi della dichiarazione ma riguarda solo gli elementi oggetto dell’integrazione. Per esempio, se un contribuente rettifica la dichiarazione nell’anno “n+1” relativa all’anno “n” per eliminare un costo erroneamente dedotto:
- il controllo automatico della dichiarazione resta fissato al 31 dicembre “n+7”
- la possibilità di controllo relativamente al solo costo rettificato scadrà a fine “n+8”, perché i termini dovranno ripartire dall’anno “n+1”.
Concludendo, ecco il riepilogo delle annualità che si “chiuderanno” il 31 dicembre 2018:
Anno | Dichiarazione presentata | Dichiarazione omessa | Denuncia penale | ||
Ipotesi generale | Regime premiale (S.S.) | Ipotesi generale | Dichiarazione omessa | ||
2007 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | |
2008 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 02.01.2018 | 02.01.2019 | |
2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 31.12.2020 | |
2010 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 31.12.2021 | |
2011 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 02.01.2018 | 31.12.2020 | 31.12.2022 |
2012 | 02.01.2018 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 31.12.2021 | 31.12.2023 |
2013 | 31.12.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2022 | 31.12.2024 |
2014 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2020 | 31.12.2023 | 31.12.2025 |