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Termini di decadenza per l’accertamento fiscale

La legge di stabilità 2016 aveva apportato delle novità in materia di termini di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA. A fronte dell’eliminazione del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di decadenza.

Se la dichiarazione dei redditi o Iva è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (precedentemente era quarto anno); in caso invece di omessa presentazione della dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (precedentemente era quinto anno).

I nuovi termini di decadenza per l’accertamento si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, quindi per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2016 rimangono invariati i termini di decadenza per l’accertamento previgenti.

Per esempio quindi, gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2016 e relative al periodo d’imposta 2015 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020.

Mentre gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2017 e relative al periodo d’imposta 2016 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2022.

Quindi gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2018 e relative al periodo d’imposta 2017 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2023.

Rammentiamo che il 31 dicembre 2018 scadono i termini per la notificazione delle cartelle di pagamento:

  • per le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2015 e relative al 2014 per le attività di liquidazione automatica (36 bis)
  • per le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2014 e relative al 2013 per le attività di controllo formale (36 ter).

È previsto un regime premiale riservato ai contribuenti virtuosi rispetto agli studi di settore, nei confronti dei quali i termini di accertamento sono ridotti di un anno.

Nei confronti dei soggetti che optano per la trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture/corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015 e garantiscono la tracciabilità de pagamenti è prevista la riduzione dei termini per l’accertamento di due anni.

 

Attenzione: in caso di presentazione della dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, del DPR n. 322/98, ripartono i termini di decadenza dell’accertamento, a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione, sia per la dichiarazione integrativa a favore che per la dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente.

La riapertura dei termini di accertamento non è però generalizzata a tutti gli elementi della dichiarazione ma riguarda solo gli elementi oggetto dell’integrazione. Per esempio, se un contribuente rettifica la dichiarazione nell’anno “n+1” relativa all’anno “n” per eliminare un costo erroneamente dedotto:

  • il controllo automatico della dichiarazione resta fissato al 31 dicembre “n+7”
  • la possibilità di controllo relativamente al solo costo rettificato scadrà a fine “n+8”, perché i termini dovranno ripartire dall’anno “n+1”.

 

Concludendo, ecco il riepilogo delle annualità che si “chiuderanno” il 31 dicembre 2018:

Anno Dichiarazione presentata Dichiarazione omessa Denuncia penale
Ipotesi generale Regime premiale (S.S.) Ipotesi generale Dichiarazione omessa
2007 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2016 31.12.2018
2008 31.12.2013 31.12.2014 02.01.2018 02.01.2019
2009 31.12.2014 31.12.2016 31.12.2018 31.12.2020
2010 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2019 31.12.2021
2011 31.12.2016 31.12.2015 02.01.2018 31.12.2020 31.12.2022
2012 02.01.2018 31.12.2016 31.12.2018 31.12.2021 31.12.2023
2013 31.12.2018 02.01.2018 31.12.2019 31.12.2022 31.12.2024
2014 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2020 31.12.2023 31.12.2025
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